La difficile situazione delle concessioni demaniali relative alle spiagge ha aggiunto una nuova tappa al proprio percorso con la L. 24 febbraio 2023, n. 14. La legge ha convertito con modificazioni il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e ha variato al fine di armonizzarle altre norme preesistenti.
In particolare
a) ha stabilito che la mappatura dei regimi concessori di beni pubblici dovrà concludersi entro il 27 luglio 2024 (la legge 5 agosto 2022 n. 118 e ss.mm. prevedeva al comma 1, la scadenza al 27 febbraio 2023)2;
b) è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni fino all’adozione dei decreti legislativi previsti per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (l’articolo denominato 4 bis è introdotto nella L. 118/2022);
c) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive continuano ad avere efficacia fino al 31/12/2024 (la l. 118/2022 come modificato dal d.l. 198/2022 prevedeva come scadenza il 31/12/2023);
Abbiamo già affrontato in passato il tema su Basilicatapost.it nel 20201. Brevemente: in Italia relativamente al demanio marittimo vigeva il Codice di navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Quest’ultimo conferiva mediante il diritto di insistenza un indubbio vantaggio al concessionario uscente (ossia il diritto di preferenza dei concessionari uscenti) e consentiva i rinnovi automatici alla scadenza delle concessioni. La Commissione Europea nel 2008 (Procedura d’infrazione n. 2008/4908) ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia. Al centro del dibattito c’è la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, meglio nota come la direttiva Bolkestein. Tale direttiva ha determinato il succedersi di disposizioni normative fino alla sopracitata L. 24 febbraio 2023, n. 14.
Subito il primo quesito: è necessario indire una gara di evidenza pubblica per le aree del demanio maritttimo?
All’art. 12, comma 1. la sopra citata direttiva testualmente recita
“Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.”
e poi al comma 2
“Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.”
In realtà tale norma parte da un presupposto: la scarsità delle risorse. Se si dimostra che le spiagge in Italia non sono una risorsa scarsa, allora non si pone il problema di dover garantire una rotazione tra i potenziali richiedenti. Bisogna precisare che la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 14 luglio 2016, oltre a chiarire che le concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo rientrano nel campo di applicazione della direttiva, indica che spetta al giudice nazionale la valutazione circa la «scarsità di risorse naturali».
Il secondo quesito: che cosa accadrebbe se tutte le spiagge fossero oggetto di bando?
Sarebbe effettivamente una norma giusta? Gli stabilimenti balneari effettivamente poggiano su un territorio di proprietà del demanio e godono di un indubbio vantaggio. Un’iniziativa imprenditoriale che si sostanzia per offrire servizi finalizzati a rendere fruibile il mare ha come base per essere costruita il disporre della spiaggia. La spiaggia è una conditio sine qua non ma non rappresenta l’unico elemento del successo delle iniziative imprenditoriali. Il successo queste imprese lo traggono dal loro impegno, dagli investimenti, dalla capacità di riuscire a fidelizzare negli anni una certa clientela. Quindi non c’è solo un merito esterno ma anche un merito interno. Cosa accadrebbe se fossero messe a bando? A mio parere ci potrebbe essere il rischio che i grandi gruppi industriali fagocitino completamente i piccoli imprenditori. Siamo sicuri che in nome della concorrenza vorremmo perdere questo immenso tesoro delle piccole iniziative? E siamo veramente sicuri che il mondo che si creerà sarà più rispettoso della concorrenza?
Terzo quesito: il canone accordato è equo?
Bisogna dire che i canoni applicati sono molto bassi, senza contare la pratica in uso di sub concessione effettuato da alcuni soggetti che a fronte di canoni ridicoli corrisposti alla Amministrazioni competente ottengono compensi ben più elevati. Per completezza il Decreto del 30 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito un aumento del canone per il 2023 del 25,15% (mai così elevato) e ha innalzato l’importo minimo di detto canone ad euro 3.377,50. Ancora troppo basso se pensiamo che un lido di trenta ombrelloni a 20 euro al giorno deve lavorare 6 giorni per rientrare del canone.
Ultima riflessione: la situazione in Basilicata
La Basilicata ha due aree costiere la costa ionica con i comuni di Scanzano Jonico, Nova Siri, Bernalda, Pisticci e Policoro, di circa 35 km, e l’area tirrenica con Maratea di circa 30 km. Abbiamo esaminato l’Open data del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, “Il dataset contiene i dati delle concessioni marittime gestiti dal SID il portale del mare -portale integrato per la pianificazione del demanio e dello spazio marittimo.” Sono disponibili tre interessanti serie di dati aggiornate al Maggio 2018, Maggio 2021 e Maggio 2022. Contengono informazioni molto diverse e quindi difficilmente integrabili fra di loro. L’ultima serie di dati contiene solo le concessioni non scadute a Maggio 2022 e quindi presumibilmente sottostima il quadro trascurando le concessioni che operano in regime di proroga. Ci fornisce però utili informazioni sui canoni e sulla geolocalizzazione. Dalla lettura congiunta delle tre serie di dati apprendiamo che attualmente l’amministrazione competente è la Regione Basilicata (Ufficio Demanio Marittimo). Insistono però sul territorio concessioni formalizzate dalla Capitaneria di porto di Taranto per la costa jonica e dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia per la costa tirrenica non di facile individuazione nei dati aggiornati a Maggio 2021 che non riportano la possibilità di filtrare per regione e utilizzano un diverso sistema di geolocalizzazione rispetto al 2022. Apprendiamo dal sito della Regione che anche in Basilicata come nelle altre regioni è stato istituito l’Osservatorio Regionale del Paesaggio e del Territorio ma contrariamente agli altri casi purtroppo, ad eccezione del riferimento ad un paio di DGR e DD, non è presente alcuna analisi, approfondimento, pubblicazione. Esclusivamente al fine di fornire un’idea generale della situazione, notiamo che le concessioni in Basilicata sono meno di 300 e le più antiche (poche ancora in essere) sono risalenti agli anni 80-90 del secolo scorso. Quindi contrariamente ad altre regioni, dove troviamo concessioni risalenti agli anni trenta, non possiamo parlare (ad eccezione presumibilmente di un numero di casi limitato) di concessioni tramandate di generazioni in generazione. L’81% sono per uso turistico-ricreativo e di quest’ultime il 65% sono finalizzate alla installazione di uno stabilimento balneare. Al 31/12/2024 non scadute saranno soltanto 16 concessioni.
Concludendo, una definizione ultima della disciplina dovrebbe contemperare sia la garanzia della concorrenza e di una procedura trasparente nelle assegnazioni sia la tutela di coloro che sul territorio hanno investito e hanno creato negli anni iniziative imprenditoriali valide. Dovrebbe poi evitare fenomeni di sub concessione e prevedere canoni di locazioni più equi e vicini all’effettivo valore di mercato.
[1] Angela Arbitrio, Concessioni demaniali, qual è il problema, del 17/06/2020 su Basilicatapost.it
[2] Per l’attuazione della mappatura e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo (art. 2, comma 3, della L. 118/2022)
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