Continua in vista della nuova programmazione regionale lucana l’analisi degli incentivi attualmente disponibili che potrebbero, come abbiamo avuto già modo di illustrare, indurre comportamenti positivi e neutralizzare i negativi oppure avere effetti inaspettati.
Lo facciamo analizzando, ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, lo strumento di Invitalia che nasce dall’esperienza della legge del 1986 sull’imprenditorialità giovanile, meglio conosciuta semplicemente come la 44, che segnò, modificò e oserei dire rivoluzionò completamente l’intervento nel Mezzogiorno. Naturalmente è una misura di intervento riveduta e corretta e che risente dei cambiamenti dei tempi.
Nasce con l’idea di finanziare su tutto il territorio nazionale nuove imprese (nate fino a cinque anni prima della domanda) manifatturiere, commerciali o di servizi che prevedono un investimento massimo di tre milioni di euro. La maggioranza dei soci (sia numerica sia di capitale) deve essere rappresentata da giovani con età fino a 35 anni o da donne (di qualsiasi età). Possono presentare anche persone fisiche che si costituiscono in società entro 45 giorni dall’ammissione. Nell’investimento agevolabile può rientrare praticamente tutto (opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti, consulenze specialistiche). L’agevolazione potrà raggiungere il 90% dell’investimento, in parte a mutuo a tasso zero e in parte a fondo perduto e potrà essere erogata in un massimo di cinque parti (presentando stati di avanzamento intermedi di realizzazione). Prevede anche la possibilità di ottenere il contributo sulla base di fatture non quietanzate utilizzando lo strumento del Conto Vincolato, presente nella maggior parte delle misure agevolative gestite da Invitalia e frutto di una Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana. (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero)
Esaminiamo due aspetti interessanti, uno relativo ai requisiti dei soggetti che devono presentare domande, l’altro relativo agli investimenti ammissibili.
Possono presentare domanda le imprese costituite ed iscritte da non più di cinque anni (attenzione eliminati definitivamente tutti i ragionamenti sull’avvio dell’attività o sull’assenza di fatture emesse, nonostante l’impresa sia stata avviata). Le stesse devono “aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero” dello Sviluppo Economico. Questo è un requisito che troviamo praticamente sempre nei bandi di assegnazione di risorse pubbliche. Si vuole scongiurare comportamenti scorretti di imprese che nonostante abbiano ottenuto contributi/sovvenzioni/agevolazioni, siano state destinatarie di comportamenti di revoca o addirittura di rinuncia e non abbiano restituito quanto ricevuto, ripresentino nuovamente domanda. Ciò accade ad esempio quando un’impresa ha cominciato l’investimento, ha ottenuto una prima parte del contributo e non l’ha ultimato oppure non ha adempiuto ad un obbligo successivo alla realizzazione dell’investimento, come ad esempio un incremento occupazionale. Un requisito assolutamente giusto che ha una grande difficoltà di applicazione e di controllo. Il Registro Nazionale degli Aiuti, infatti, una fantastica innovazione finalmente nata nel 2017, consente di registrare una revoca in caso di contributi già erogati soltanto in seguito alla restituzione. Quindi proprio il caso che ci interessa, ossia “percezione di contributi, revoca e non restituzione”, non può essere registrato. Sarebbe bastato inserire un campo nella parte alta della visura in cui annotare tale circostanza e risolvere definitivamente il problema. Invece non si sa per quale motivo ciò non c’è e quindi si è costretti negli Avvisi Pubblici a circoscrivere i soggetti erogatori. Nella misura agevolativa in questione è precisato “del Ministero”. Negli avvisi della Regione Basilicata, si precisa erogati dalla Regione Basilicata e così via. Altrimenti sarebbe semplicemente un requisito impossibile da verificare.
Il secondo aspetto interessante relativo agli investimenti ammissibili è l’aver esteso l’assenza di relazioni tra soggetto proponente e fornitore a tutti i beni che si prevede di acquistare e non solo agli investimenti immateriali come richiede la regolamentazione europea (anche se a mio parere la formulazione sarebbe potuta essere migliore, ma questa è un’altra storia) e soprattutto aver richiesto per le licenze e i brevetti una perizia di stima volta a stabilirne la congruita dei prezzi. Stranamente invece non viene richiesto nulla per i “programmi informatici” che potrebbero vedere la richiesta da parte delle imprese proponenti di software costruiti ad hoc per i quali si avrebbero pochissimi elementi di valutazione.
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