Il decreto 17 maggio 2024 ha definito le regole di funzionamento del credito di imposta di cui potranno usufruire le imprese che investono nella ZES unica. L’intero Mezzogiorno costituisce la ZES unica (istituita con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazione in legge 13 novembre 2023, n. 162), ossia una Zona Economica Speciale1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese (ad eccezione delle imprese in difficoltà, in liquidazione o in scioglimento oppure che operano industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo) che acquistano “nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività” (il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato). L’investimento non può essere inferiore ai 200 mila euro e il beneficio ha intensità diverse in relazione ai territori della ZES. In Basilicata per investimenti superiori ai 50 milioni l’intensità è sempre del 30%, per investimenti inferiori ai 50 milioni è pari al 30% per le grandi imprese, 40% per le medie imprese e 50% per le piccole imprese. La percentuale effettiva però sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il 22 luglio tenendo conto delle risorse disponibili per il credito di imposta (1,8 miliardi di euro).
Per accedere al contributo le imprese devono comunicare all’Agenzia delle entrate “l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024” dal 12 giugno al 12 luglio 2024.
L’economista Gianfranco Viesti (articolo pubblicato su eticaeconomia.it) lamenta il fatto che il credito d’imposta in esame è l’ulteriore strumento agevolativo a pioggia che difficilmente potrà determinare “cospicui flussi di investimento aggiuntivi”. Come più volte ho ribadito il credito d’imposta come strumento automatico (e non agevolativo a pioggia: due concetti molto diversi) ha il suo valore e la sua valenza per le imprese già esistenti che devono modificare, ampliare, migliorare i propri impianti e le proprie attrezzature. Il problema è che questo credito d’imposta è un aiuto di Stato per una ZES e come tale non raggiunge appieno l’obiettivo. Basta dire che si rivolge in maniera generalizzata ad una vasta area, denunciando l’assenza di una strategia. Per cambiare la struttura produttiva di un territorio, agevolare l’attrazione degli investimenti e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali servono altri strumenti.
Perché Viesti lo definisce aiuto a pioggia? perché fa riferimento all’esiguità, a suo parere, dei fondi a disposizione che si tradurrà in pochi soldi distribuiti ad una molteplicità di imprenditori. Ma non ne possiamo ancora essere sicuri, dobbiamo aspettare il termine delle domande. Per ora sospenderei questo tipo di giudizio.
Ciò che non va in questo strumento è il limite minimo di 200 mila euro (perché in qualche modo esclude la semplice sostituzione di un macchinario) e il tempo ridotto per fare le domande. Se le percentuali del credito resteranno quelle inizialmente ipotizzate e non subiranno la riduzione per insufficienza dei fondi, tutto sommato a mio parere è uno strumento accettabile che lascerà alle regioni del Centro Nord maggiori risorse del credito di imposta 5.0… ma questa è un’altra storia.
[1] Per Zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa (art.9 della legge 13 novembre 2023, n. 162)
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