Quattro consigli regionali, Toscana, Campania, Puglia e Sardegna, hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale della legge del 26 giugno 2024, n. 86 sia nella sua totalità sia in riferimento a specifiche disposizioni. Oggi la Corte Costituzionale ha affrontato le questioni di costituzionalità.
Sono state evidenziate le maggiori preoccupazioni che ha sollevato la legge in esame, ossia la considerazione che la legge dreni risorse statali, la constatazione che la clausola di invarianza finanziaria sia irrealistica, la deresponsabilizzazione delle regioni richiedenti che avranno coperte le spese anche se non virtuose ed infine il presupposto che le regioni con un residuo fiscale positivo siano meritevoli. Il residuo fiscale è segno soltanto del fatto che siamo di fronte a regioni ricche e popolose, non regioni amministrativamente più virtuose.
Infine le contestazioni hanno riguardato:
- l’assenza di necessità di adottare una legge quadro per l’art. 116, comma 3, della Costituzione. Del resto se la maggior parte delle intese erano già state avviate prima della legge n. 86/2024 significa che questa legge non era necessaria;
- l’assenza di limitazioni alle competenze devolvibili, non richiedendo un collegamento con le specificità della regione. La richiesta può non essere motivata. Secondo l’avv. Massimo Luciani, che rappresentava la Regione Puglia consentire il trasferimento di blocchi di materie “distrugge la logica cooperativa del nostro regionalismo, distrugge il meccanismo della competenza concorrente, distrugge la capacità di governo unitario da parte dello Stato, distrugge il principio di solidarietà”.
- la differenziazione tra “materie non LEP condizionate e LEP condizionate”. “l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)”, art. 3, comma 1, della legge n. 86/2024. Sono i diritti che reclamano i livelli essenziali delle prestazioni non le materie. Quindi conseguentemente ammettere la presenza di “materie non lep condizionate” significa affermare che ci sono materie che non corrispondono a dei diritti.
- determinazione e aggiornamento dei LEP. “I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”, art. 3, comma 7, della legge n. 86/2024. “Non sono i diritti ad essere subordinati al bilancio ma è il bilancio ad essere subordinato ai diritti” avv. Francesco Marone, che rappresentava la Regione Campania.
La Consulta ha ammesso gli interventi ad opponendum delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto. La sentenza sarà depositata entro la metà di dicembre, periodo in cui è prevista anche la decisione della Cassazione sull’ammissibilità dei referendum abrogativi.
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