Il CUP nel Codice degli incentivi

Il Codice degli incentivi interviene su uno dei nodi più delicati – e a lungo irrisolti – della gestione degli aiuti pubblici: la tracciabilità degli investimenti e dei relativi titoli di spesa. L’art. 20 del Codice, infatti, introduce un tassello rilevante nella disciplina del Codice Unico di Progetto (CUP), incidendo su una fase che, fino ad oggi, aveva mostrato criticità operative.

Il CUP, Codice Unico di Progetto, è introdotto, inizialmente in via sperimentale e solo per alcune tipologie di investimenti pubblici, con la delibera CIPE del 21 dicembre 2000. La Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ne introduce l’obbligo per ogni investimento pubblico. Immediatamente si apre Il dibattito se nel caso di programmi di investimento realizzati con il contributo di agevolazioni pubbliche l’indicazione del CUP fosse o meno obbligatorio nelle fatture. Ogni amministrazione si è regolata come riteneva. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito poi l’obbligo di riportare il CUP negli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l’esecuzione pena la nullità dell’atto. Il D.L. 13/2023, poi, convertito dalla Legge 41/2023, ha posto fine al dibattito introducendo l’obbligo di inserimento del CUP nelle fatture relative “all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto. L’obbligo decorre dal 1° giugno 2023 per le fatture relative a domande di incentivo presentate dal 22 aprile 2023.

Poiché il CUP va inserito nell’atto di concessione del contributo, c’è un periodo in cui il beneficiario dei contributi può cominciare a realizzare il programma di investimento oggetto di agevolazione ma non è ancora in possesso del CUP. La Legge 41/2023 a tal proposito chiede ai soggetti gestori di inserire nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure di indicare un metodo alternativo di tracciabilità per il periodo che va dall’avvio del programma di investimento alla ricezione del CUP da parte del beneficiario delle sovvenzioni.

Arriviamo allora alla novità introdotta dal Codice degli incentivi: il CUP passa da essere un adempimento in alcuni casi “a valle” a uno strumento di tracciabilità effettivo, uno strumento che, come spiega la stessa norma, rafforza “l’efficacia delle attività di controllo sui titoli di spesa”. L’art. 20, comma 2, del Codice, infatti, stabilisce che il CUP sia comunicato al soggetto proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione dell’istanza da parte della piattaforma di candidatura. Precisa poi che i CUP relativi alle agevolazioni non concesse saranno cancellati. Dovremo attendere il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze (da adottare entro il 30 giugno 2026), di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per avere le disposizioni attuative. E’ però chiaro che sarà necessario definire i meccanismi di interoperabilità delle piattaforme (quelle delle singole amministrazioni e quella del CIPE) . E ciò non sarà di facile attuazione.

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