Qual è la legge n. 1 del 2026?
La Legge del 7 gennaio che modifica la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).
In particolare l’art. 1 riformula gli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, riguardanti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei Conti.
Una premessa fondamentale: la differenza tra colpa grave e colpa lieve non riguarda il cittadino. Se quest’ultimo subisce un danno accertato da un atto, un provvedimento o un’omissione illegittimi della Pubblica amministrazione (o di soggetti delegati), ha diritto al risarcimento. Il cittadino non deve dimostrare la colpa grave.
La differenza riguarda invece il funzionario/dipendente. Infatti l’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 chiaramente specifica “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave“. (I soggetti interessati sono agenti contabili dello Stato, Regioni ed Enti locali, ma anche coloro che gestiscono fondi pubblici). In assenza di dolo o colpa grave, non c’è responsabilità personale: risponde solo l’ente datore di lavoro.
C’è dolo quando c’è intenzione, consapevolezza, volontà dell’evento dannoso. Come mi spiegò chiaramente un avvocato un po’ di anni fa: “te ne accorgi“. Il problema allora sussiste per la colpa, ossia in assenza di volontà di causare un danno. Diventa allora importante per l’agente (che non aveva intenzione di causare il danno) capire quando ha una responsabilità personale.
Cosa è allora la colpa grave? L’art. 1 della legge 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026 spiega: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza.»
In altre parole: norme chiare ignorate o istruttorie gravemente superficiali.
L’art. 1 della legge 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026 spiega anche cosa NON costituisce colpa grave
Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata:
1. «dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti». E’ importante allora che nell’istruttoria sia ben illustrata la difficoltà interpretativa e gli indirizzi e i pareri a cui si è fatto riferimento.
2. Mediazioni, conciliazioni e transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi, la responsabilità è limitata al solo dolo: la colpa grave è esclusa.
La riforma introduce inoltre:
- l’obbligo, per il soggetto incaricato, di stipulare una polizza assicurativa al momento dell’assunzione dell’incarico
- un limite massimo al danno risarcibile: 30% del pregiudizio accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione lorda
Sapere quando si risponde personalmente non è un tecnicismo: è una condizione essenziale per lavorare con serenità.
Lascia un commento