Climate Proofing, DNSH e altri amici

La grande novità della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 è la disciplina del DNSH ossia del “non arrecare danno”.

Qual è la questione? L’Unione Europea ha fissato sei obiettivi climatici: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Alcuni progetti finanziati con i fondi europei concorreranno direttamente al raggiungimento degli obiettivi ma cosa accade agli altri? “Almeno non arrechino danno”, ossia “non peggiorino la situazione”!

E ciò è ragionevole, oltre che condivisibile..

Allora dove è il problema? nell’appesantimento ulteriore alle procedure di assegnazione dei fondi. E almeno per ora non è stato trovato l’inganno per aggirare la legge.

A dire il vero, qualche amministrazione ha provato a semplificare con una soluzione apparentemente “perfetta”: far sottoscrivere all’impresa beneficiaria dei fondi una dichiarazione in cui attesta che gli investimenti rispettino il DNSH, impegnandosi a fornire eventuali verifiche climatiche solo se richieste.

Il vantaggio è evidente: si velocizza tutto e la responsabilità ricade interamente sull’impresa beneficiaria.

Ma il rischio? Che l’imprenditore si limiti a dichiarare senza avere un reale riscontro documentale. E se poi scatta un controllo a campione della Commissione Europea e viene accertato il mancato rispetto del DNSH, le conseguenze possono essere pesanti: non solo la revoca del contributo, ma anche la possibile de-certificazione dell’intero procedimento.

Un’altra soluzione allora diventa possibile: perché non cercare di capire le regole e adeguarci? Se collaboriamo tutti forse la soluzione si trova. Quindi perché non mettere nelle condizioni le imprese facilmente di rispettare la normativa?

Innanzitutto partiamo da una buona notizia: ci sono delle spese la cui presenza in un progetto di impresa non richiede l’assolvimento di alcun obbligo, perché si considera che a priori non arrechino danno ad alcuno dei sei obiettivi. Ad esempio: consulenze, formazione, software specialistico, acquisizione certificazione ambientale, energetica, di qualità. In sintesi ciò che non è materiale.

Poi ci sono investimenti materiali. L’obiettivo è che nell’intera vita (produzione – funzionamento -fine vita) il bene rispetti i principi del non arrecare danno. E’ richiesto, pertanto, che i beni abbiano delle etichette di certificazione ambientale di prodotto o di processo o anche di certificazione energetica o sostenibilità ambientale. Nel caso delle ristrutturazioni, ad esempio, le componenti installate devono garantire un miglioramento in termini di efficienza energetica o idrica e una parte dei rifiuti da costruzione deve essere recuperata o riutilizzata.

Discorso a parte merita, invece, la costruzione di edifici o le ristrutturazioni importanti. E’ necessario che la costruzione o la ristrutturazione sia preceduta da una verifica climatica. Perché si fa? perché bisogna evitare che le opere siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine e nello stesso tempo fare in modo che l’opera non consumi più energia del necessario e le emissioni di gas a effetto serra siano in linea con il percorso verso la neutralità climatica al 2050.

Il principio del DNSH non è un ostacolo, ma un cambio di prospettiva. Non si tratta solo di rispettare una regola in più, ma di integrare fin dall’inizio la sostenibilità nelle scelte di investimento.

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