La decisione della Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata

Cominciamo col dire che le questioni sulla costituzionalità delle Legge n. 86/2024 erano due: l’incostituzionalità dell’intera legge oppure solo di alcune parti.

Un comunicato stampa di ieri (14 novembre) già ha reso note le decisioni prese dalla Corte Costituzionale, anche se attenderemo il deposito della sentenza per conoscere le motivazioni. Innanzitutto “la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo”.

In Riflessioni sull’Autonomia Differenziata e Le questioni di costituzionalità della legge sull’Autonomia Differenziata sono state esaminate le diverse posizioni sulla norma e soprattutto i dubbi sollevati. Riesaminiamoli alla luce delle decisioni della Corte.

Partiamo dalla prima dichiarazione del comunicato stampa:

Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.”

Da una parte il ruolo riconosciuto alle regioni dal titolo V della Costituzione e alla possibilità prevista dal terzo comma dell’art. 116 di forme particolari di autonomia bilanciato dai principi dell’unità della Repubblica italiana dall’altra l’equilibrio di bilancio e la solidarietà e uguaglianza delle regioni.

Perché come primo aspetto la Corte ribadisce questi “principi” perché i due pericoli maggiori che erano stati paventati erano lo spezzettamento normativo dell’Italia e una distribuzione non equa delle risorse.

Quindi aggiunge immediatamente

la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni

Detto in altre parole la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative non può risolversi in un accaparramento di potere ma al centro di qualsiasi decisioni deve esserci il bene comune e la tutela dei diritti.

Quindi ispirati dalla solidarietà e dall’uguaglianza tra le regioni, dal bene comune e dalla tutela dei diritti, esaminiamo le singole decisioni di incostituzionalità ravvisate dalla Corte:

  1. è incostituzionale che sia devoluta per intero una materia (figuriamoci tutte le materie a disposizione!). “la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà”. E’ bene richiamare l’art. 116, comma 3 “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni -omissis”. Quindi “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie” la Corte costituzionale ci spiega che non significa la possibilità di devolvere l’intera materia (o peggio tutte le materie) ma significa “specifiche funzioni legislative e amministrative” relative ad una materia e soprattutto aggiunge che tale devoluzione deve essere giustificata dal fatto che far svolgere a livello regionale quella specifica funzione determina un risultato migliore. Quindi la MOTIVAZIONE, ci deve essere un motivo, deve rispondere ad un’esigenza.
  2. è incostituzionale limitare il ruolo del Parlamento lasciando nelle mani del Governo sia la determinazione dei LEP sia il suo aggiornamento;
  3. è incostituzionale “la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito”. Al fine di finanziare le funzione trasferite dallo Stato alle Regioni, queste ultime ottengono una “compartecipazione al gettito dei tributi erariali”, ossia una quota dei tributi che spettano allo Stato viene lasciata alle Regioni. La legge n. 86/2024 prevede all’art. 8, comma 2, che, annualmente ci sia un monitoraggio per verificare se i soldi dati alla Regione siano stati sufficienti, se non lo sono stati il “Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione”, ossia dà più soldi. Questo è incostituzionale per la Corte, per due motivi: perché non può essere sufficiente un decreto interministeriale e perché “in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti”. Tutte le Regioni devono partecipare agli obiettivi di finanza pubblica.

La Corte poi “ha interpretato in modo costituzionalmente orientato” altre disposizioni su cui c’erano dubbi interpretativi:

  • innanzitutto un dubbio su cui ci si era interrogati: al Parlamento non è di fronte ad un prendere o lasciare relativamente all’intesa di differenziazione ma mantiene il “potere di emendamento”, Eventualmente l’intesa potrà essere rinegoziata;
  • le materie “no LEP” vanno intese nel senso che se “il legislatore qualifica una materia come ‘no-LEP’, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”;
  • nel trasferire le risorse alle regioni NON bisogna far riferimento alla “spesa storica” (angoscioso blocco che ritorna spesso quando si parla di trasferimento delle risorse) ed è necessario tener conto delle funzioni che restano in capo allo Stato;
  • la “clausola di invarianza” va rispettata tenendo conto “del quadro generale della finanza pubblica”.

Cosa succede ora?

  • entro metà dicembre verrà depositata la sentenza della Corte Costituzionale;
  • spetterà al Parlamento, come conclude la stessa Corte Costituzionale, colmare i vuoti determinati dalle decisioni di incostituzionalità.

E al quesito referendario popolare?

Il quesito referendario chiedeva esclusivamente l’abrogazione dell’intera legge. La decisione è della Corte di Cassazione che potrà sia ritenere valido il referendum perché l’intervento della corte costituzionali ha annullato per incostituzionalità solo alcune parti lasciando altre ancora in vigore oppure ritenere che la legge con alcune parti eliminate è diversa da quella iniziale su cui sono state raccolte le firme per il referendum conseguentemente non accoglie il referendum,

E le richieste di autonomia già in corso? Calderoli ha rassicurato Lombardia e Veneto che le intese proseguiranno nel loro iter tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale. Forse per questo la Corte Costituzionale nel comunicato ha ribadito la propria competenza “a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione”;

Non ci resta che aspettare: entro il 15 dicembre l’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione dovrà decidere l’accoglimento dei quesiti referendari.

2 pensieri riguardo “La decisione della Corte Costituzionale sull’Autonomia differenziata

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  1. Buongiorno Angela, ti ringrazio per i tuoi preziosi aggiornamenti perchè al telegiornale non avevo appreso di preciso cosa stesse succedendo. Tu sei stata bravissima a farmi capire le varie ragioni di incostituzionalità. Aspettiamo a metà dicembre per capire di più. Buona giornata

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