Il Bando tipo: quando l’operazione agevolata cambia

L’uniformità nella redazione degli Avvisi per la concessione di incentivi pubblici è certamente uno degli obiettivi del Bando tipo, introdotto con il DM del 18 giugno 2026, Il Bando tipo: uniformare per migliorare.

Ma cosa prevede il Bando tipo quando si rende necessario modificare un’operazione successivamente all’ammissione?

Perché scegliere le variazioni come primo argomento dei nostri approfondimenti? Perché il tema delle variazioni è quello che incide maggiormente sulla gestione di un Avviso, più ancora della fase istruttoria delle domande di candidatura e di quella relativa all’erogazione delle agevolazioni.

Le variazioni sono, infatti, imprevedibili nei tempi e costringono a una continua riprogrammazione delle attività.

Bisogna partire da un concetto: consentire di presentare una variazione al programma è una facilitazione concessa al Beneficiario delle agevolazioni. Prevedere una valutazione preventiva ha l’obiettivo di ridurre il rischio in capo al Beneficiario: ti dico prima se va bene, in modo che, eventualmente, tu possa fare degli aggiustamenti.

Questa apertura nei confronti del Beneficiario delle agevolazioni però, come a volte capita, si è tradotta in un “abuso“. Spesso, per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, si acquisiscono preventivi non ponderati, rinviando alla fase di realizzazione una scelta più consapevole. Per il Soggetto Gestore questo si traduce in un appesantimento e in una duplicazione delle istruttorie.

Negli anni ho osservato due tipologie di approccio negli Avvisi per arginare il problema: da un lato, rendere molto difficile chiedere variazioni, dall’altro, rinviare il più possibile alla fase di erogazione l’analisi delle stesse. Diventa, pertanto, interessante analizzare come la questione sia affrontata nel Bando tipo.

Facciamo riferimento all’Allegato 1 del Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 31 luglio 2026, ossia al Modello di articolato. All’art. 11, denominato Variazioni, si disciplinano le modifiche all’operazione agevolata.

Il primo concetto introdotto è quello di variazione sostanziale, che ritroviamo spesso, ma non sempre, negli Avvisi Pubblici: solo le variazioni sostanziali richiedono una comunicazione preventiva.

Immediatamente si impone una precisazione: le variazioni non sostanziali non sono automaticamente approvate, ma semplicemente se ne rinvia la valutazione. In genere, comportando meno rischi rispetto a una modifica sostanziale, sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

Quando una variazione si definisce “sostanziale”?

L’art. 11 definisce sostanziale «una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell’operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari».

Quindi deve riguardare i contenuti e le modalità attuative e deve essere suscettibile di incidere sugli obiettivi originari.

Il primo elemento è fin troppo ampio: “contenuti” e “modalità attuative”. Il secondo restringe invece molto il campo: sono sostanziali le variazioni capaci di “incidere sugli obiettivi originari”. Un impianto fotovoltaico che produce meno energia e determina un minor risparmio incide sugli obiettivi originari. Un macchinario che produce un determinato quantitativo di pasta, sostituito con un macchinario che ne produce meno o di più, incide sugli obiettivi originari.

Certamente l’articolo fornisce una linea di comportamento ma non dà indicazioni precise. Lascia un ampio margine di valutazione al Soggetto Gestore e ciò non è sempre un male.

Lo stesso articolo aggiunge alcuni chiarimenti: è variazione sostanziale il cambio di localizzazione o la modifica della tempistica di realizzazione, mentre le variazioni relative agli importi complessivi o alle specifiche categorie di spesa non sono soggette a comunicazione preventiva e sono valutate in fase di erogazione.

La comunicazione preventiva

L’art. 11 dice in maniera inequivocabile: «Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente […] ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all’operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione».

Quindi: comunicazione preventiva, corredata di idonea documentazione.

Il fatto che si parli di comunicazione preventiva dovrebbe porre sicuramente un punto fermo: prima di variare è necessario comunicarlo.

Nulla dice, però, su un’altra problematica.

Mentre si attende la risposta da parte del Soggetto Gestore in merito all’approvazione o meno della variazione proposta, è possibile per il Beneficiario dell’agevolazione effettuare il diverso investimento assumendosi il rischio di una non ammissibilità delle spese in caso di mancata autorizzazione?

E se la comunicazione preventiva non è effettuata dal Beneficiario e, in sede di erogazione, il Soggetto Gestore si trova dinanzi a un programma di investimento che ha subito una variazione sostanziale? cosa accade?

L’art. 12, comma 1, lettera m), stabilisce la revoca nei casi di «accertamento di variazioni sostanziali dell’operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell’articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni».

Quest’ultima possibilità. «o comunque incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni», apre un mondo indefinito.

Apparentemente sembra fornire una direttrice chiara: se la variazione non è stata autorizzata, si procede alla revoca.

Ma potrebbe essere un’estensione della casistica delle revoche. È pacifico che, se la variazione sostanziale non è stata autorizzata, possa esserci la revoca, ma potrebbero esserci anche altri casi che, pur non rientrando nel novero delle variazioni sostanziali di cui abbiamo parlato, siano comunque tali da rendere impossibile il mantenimento delle agevolazioni.

Oppure potrebbe essere una mitigazione: va bene, non hai effettuato la comunicazione preventiva, ma se le variazioni che hai fatto sono compatibili con il mantenimento delle agevolazioni, possono essere valutate ed eventualmente ammesse a posteriori.

È una delle questioni che il Bando tipo lascia aperte e che, probabilmente, sarà la sua applicazione concreta a chiarire.

Personalmente ritengo che, trattandosi di un istituto posto a tutela del Beneficiario, la sua interpretazione dovrebbe essere orientata, per quanto possibile, a favorire il mantenimento delle agevolazioni.

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